É possibile richiedere il servizio solo se l’azienda beneficiaria:
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all’articolo 47 comma 3 D.Lgs. n. 81/2008 esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato
eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’art.47, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’RLST, acronimo che sta per “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale,” è una figura chiave nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro. La sua funzione principale è quella di rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza, ma opera in un contesto specifico: si occupa delle aziende o unità produttive in cui non è stato eletto o designato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), conformemente all’articolo 47 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.
Indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, quando non avvengono le elezioni previste dall’articolo 47, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’RLST assume il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questo significa che il suo compito diventa cruciale per garantire la sicurezza e la salute di tutti i dipendenti dell’azienda o dell’unità produttiva coinvolta.
Nelle imprese, la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) segue un preciso iter conforme al Decreto Legislativo n. 81/2008. Questo decreto stabilisce che le modalità per la selezione o la designazione dell’RLST sono definite attraverso accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria. Questi accordi vengono stipulati da associazioni rappresentative sia dei datori di lavoro che dei lavoratori a livello nazionale.
Secondo l’Accordo Interconfederale del 28/02/2012, i RLST vengono nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori o da EPAR. Queste designazioni possono anche avvenire su raccomandazione delle articolazioni territoriali di tali organizzazioni. È importante notare che i soggetti nominati devono possedere i requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori o EPAR devono poi comunicare queste designazioni alle aziende coinvolte, ai lavoratori interessati e agli enti responsabili del controllo, come previsto dalla legislazione vigente. Questo processo di nomina assicura che l’RLST sia un individuo competente e rappresentativo, incaricato di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul territorio.
In conformità con il Decreto Legislativo n. 81/2008, l’RLST è tenuto a ricevere una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, concentrata sui rischi presenti nelle aree in cui esercita la sua rappresentanza. Questa formazione mira a dotare l’RLST delle competenze necessarie per affrontare le principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici.
Le modalità, la durata e i contenuti precisi del programma formativo per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale sono definiti attraverso contrattazioni collettive. Questo percorso formativo inizia con un corso iniziale di almeno 64 ore, che deve essere completato entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione dell’RLST. Inoltre, è previsto un aggiornamento annuale di 8 ore per garantire che l’RLST mantenga la sua competenza nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro.
Il ruolo dell’RLST è soggetto a incompatibilità con altre funzioni specifiche. Questa incompatibilità si verifica nel caso dell’esercizio di altre funzioni sindacali operative, come previsto dall’articolo 48, comma 8, del Decreto Legislativo n. 81/2008. Inoltre, è importante notare che l’RLST non può essere contemporaneamente designato come Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Queste disposizioni sono fondamentali per garantire l’indipendenza e l’integrità del ruolo dell’RLST, consentendogli di concentrarsi esclusivamente sulla rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, senza conflitti d’interesse derivanti da altre responsabilità sindacali o di gestione della sicurezza. Ciò contribuisce a mantenere una governance chiara e trasparente nelle questioni legate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
La carica dura 3 anni e l’RLST è rinominabile.
Tutti i nostri RLST possiedono i requisiti professionali previsti dalla normativa di riferimento